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Prestito Padri e Figli

Il titolo di questa pillola è uno dei temi quotidiani e più ricorrenti della mia professione e, quindi, oggi lo approfondiamo assieme.

Questa interessante sentenza, pronunciata dalla Commissione Tributaria del Piemonte n. 773 dello scorso 6 ottobre 2021, prende in esame una fattispecie ricorrente, quale quella che riguarda il bonifico fatto in famiglia, nella specie fra il genitore ed una figlia.

Nel caso concreto, il fisco aveva contestato alla beneficiaria di tale bonifico, presunti ricavi od operazioni imponibili per € 152.000,00, in quanto il padre, protagonista dell’operazione, aveva trasferito tale somma da un conto dell’altro figlio, di cui aveva delega alle operazioni, dopo che, in precedenza, lo aveva dotato della relativa provvista, qualificando l’operazione con la causale: “restituzione”.

Nelle sue difese, la figlia, dopo aver sostenuto trattarsi di operazioni che nascevano da altrettanti versamenti in famiglia, con riferimento a liquidazioni di attività riconducibili a società diverse di cui erano soci gli stessi componenti della famiglia, aveva insistito sul fatto che, qualora non fosse accolta la tesi della restituzione di un prestito, si sarebbe dovuto concludere per la liberalità da padre a figlia, liberalità che, in quanto tale, sarebbe dovuta essere ritenuta comunque indenne da tassazione.

I Giudici, tuttavia, saranno rigorosi, in quanto non condivideranno la tesi della restituzione in mancanza della prova del rapporto sottostante, così come non condivideranno la tesi della donazione perché non vi era prova che fossero state assolte le imposte di legge (non sul reddito, ma sull’atto) e comunque non si poteva parlare di  liberalità  perché era pacifico che il bonifico di 152.000 euro recava come causale l’indicazione di “restituzione”, evidentemente incompatibile con l’animus donandi.

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