Parliamo dei “frutti” dei beni ereditati: chi incassa i canoni d’affitto, gli interessi sul conto o i dividendi delle azioni dopo il decesso? E se un erede usa da solo la casa, deve qualcosa agli altri? Mettiamo ordine con parole semplici.
Partiamo da cosa sono i “frutti”. La legge distingue tra frutti naturali (come le olive dell’uliveto) e frutti civili (come l’affitto di un appartamento o gli interessi di un deposito). Nel quotidiano, i frutti civili sono i più frequenti in eredità: canoni, interessi, utili.
Dal giorno del decesso, si apre la comunione ereditaria tra gli eredi: ciò che i beni producono dopo quel momento entra nel “salvadanaio comune” e va ripartito in base alle quote. Se uno solo incassa il canone dell’appartamento di famiglia, deve poi rendere conto agli altri.
Immaginiamo un appartamento già locato. L’affitto di giugno, maturato quando il genitore era in vita, rientra nell’attivo che lui lasciava. Ma l’affitto di luglio, arrivato dopo il decesso, appartiene a tutti gli eredi pro quota. Se uno di loro lo ha riscosso, quel denaro non è “suo”: appartiene alla comunione.
Capita anche che un erede vada ad abitare da solo nella casa ereditata. In quel caso gli altri non restano a mani vuote: hanno diritto a una compensazione calcolata come se ci fosse un canone di locazione “figurativo”. È un modo semplice per dire: se ne hai goduto da solo, devi riconoscere il valore di quell’uso agli altri.
E con i conti correnti? Gli interessi maturati dopo il decesso seguono la stessa logica: entrano tra i frutti della comunione e si dividono in base alle quote. Lo stesso vale per i dividendi staccati dalle azioni o gli utili di quote societarie, se maturano dopo l’apertura della successione.
C’è una precisazione importante sulla divisione finale. Quando più avanti si fa la divisione dei beni, la legge attribuisce un effetto “retroattivo” sull’assegnazione dei singoli beni; ma questo non riscrive la storia dei frutti maturati nel frattempo. Quelli prodotti durante la comunione restano da dividere tra tutti, anche se il bene viene assegnato poi ad uno solo.
Se qualcuno ha goduto in esclusiva di un bene comune, gli altri possono chiedere il rendiconto nel giudizio di divisione. In pratica il giudice fa i conti: canoni incassati, indennità per l’uso esclusivo, spese sostenute. Alla fine si sistema tutto dentro la divisione, con prelevamenti e conguagli.
Facciamo due scene concrete. Prima: tre fratelli ereditano un appartamento locato a 900 euro al mese. Dopo il decesso, l’inquilino continua a pagare; uno dei tre incassa tutto. Alla divisione, quei canoni vanno ripartiti 1/3 ciascuno, tolte le spese documentate. Seconda: un uliveto produce olive raccolte dopo il decesso: il ricavato dalla vendita va in comunione e si divide tra gli eredi.
Per non litigare, tenete traccia di tutto: chi ha riscosso cosa, quando, e con quali spese (IMU, manutenzioni, bollette). Bastano estratti conto e ricevute. Se qualcuno vive nella casa, meglio mettersi d’accordo per iscritto su un contributo mensile: eviterà discussioni e, se serve, aiuterà il giudice a calcolare la compensazione.
Un ultimo consiglio operativo: nei casi con immobili locati, avvisate subito l’inquilino della morte del proprietario e indicate come pagare i canoni agli eredi (per esempio su un conto cointestato della comunione). Ridurrete errori e incassi “a senso unico”. Quando arriverà la divisione, i conti saranno molto più semplici.
Il messaggio chiave è semplice: ciò che i beni ereditati producono dopo il decesso non appartiene a chi materialmente li incassa o li usa, ma alla comunione tra tutti gli eredi. Se avete dubbi, meglio un accordo scritto oggi che una causa domani.
Qui di seguito trovate i riferimenti di legge e alcune decisioni che hanno chiarito questi principi. Se volete capire come applicarli alla vostra situazione, contattateci: tradurremo le regole in scelte pratiche per la vostra famiglia. Un dovuto ringraziamento va fatto all’avvocato Francesco Frigieri, nostro amico e collaboratore, senza il quale la realizzazione di questo contenuto non sarebbe stata possibile.
Fonti
• Codice Civile: art. 820 (frutti naturali e civili); art. 757 (efficacia retroattiva della divisione per le attribuzioni); art. 745 (frutti e interessi dovuti dal giorno dell’apertura della successione, per le ipotesi di collazione).
• Cass. civ., ord. 9 dicembre 2021 n. 39036: nel giudizio di divisione, il rendiconto del coerede in possesso esclusivo include anche i frutti civili (canone figurativo).
• Cass. civ., 9 aprile 2025 n. 9362: i frutti maturati durante la comunione generano un debito verso gli altri coeredi; prelevamenti e imputazioni ex art. 724 c.c.
• Prassi e dottrina su frutti manente comunione e riparto pro quota (dividendi, interessi, canoni).
