Immaginiamo due coniugi che in sede di separazione o divorzio decidano di sciogliere la comproprietà della loro abitazione, trasferendo la quota all’altro, oppure a terzi l’intero immobile.
Se i coniugi avevano beneficiato dell’agevolazione prima casa, perdono il beneficio?
La Cassazione in una sentenza del 2019 la n. 7966 ha precisato che non si perdono i benefici prima casa anche nel caso in cui i coniugi in sede di separazione e divorzio decidano, non solo di trasferire la quota all’uno o all’altro, ma anche nell’ipotesi di vendita a terzi del bene immobile entro il quinquennio dall’acquisto.
Vi era, tuttavia, un altro orientamento del 2004 che riconosceva l’agevolazione soltanto al caso di trasferimento interno fra coniugi, mentre ora, con la sentenza sopra richiamata, tale orientamento si deve ritenere superato a causa dello spirito di sistemazione fra i coniugi dei loro rapporti patrimoniali, atteso il carattere di negoziazione globale attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, anche attraverso la vendita a terzi.