Skip to content Skip to footer

Quando il TFR non è una certezza

Oggi parliamo di TFR, trattamento di fine rapporto, e di una domanda che nasce spesso dopo un divorzio: se l’ex coniuge aveva diritto alla quota del TFR e, sfortunatamente, muore prima che l’altro ex percepisca quella somma, quella quota entra lo stesso nell’eredità? La risposta dipende dal momento in cui il diritto si forma rispetto al pagamento materiale del TFR.

La regola di riferimento è l’articolo 12-bis della legge sul divorzio, la n. 898 del 1970: all’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile, che non si sia risposato, spetta una quota del TFR percepito dall’altro ex coniuge in relazione agli anni in cui il matrimonio è durato. Non stiamo parlando di un aiuto occasionale: è un diritto patrimoniale che, al ricorrere dei presupposti, si aggiunge all’assegno.

Il punto decisivo è ‘quando’ nasce quel diritto. La giurisprudenza più recente ha chiarito che il diritto alla quota sorge quando matura il TFR, cioè alla cessazione del rapporto di lavoro dell’ex coniuge, mentre il pagamento può avvenire anche dopo. Questo significa che, se l’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile muore dopo la cessazione, la sua quota di TFR ha già natura patrimoniale e può entrare nella sua eredità.

Un caso recente della Corte di Cassazione (sentenza 24289 del 1° settembre 2025) ha riguardato un lavoratore pubblico, ma il principio di fondo è utile anche per il TFR: il diritto del beneficiario non dipende dal giorno in cui l’ente o l’azienda versano materialmente la somma, bensì dal fatto che il rapporto di lavoro sia cessato e che i presupposti dell’articolo 12-bis esistano in quel momento.

Facciamo un esempio concreto. Caio lascia l’azienda a giugno 2024. Sempronia, sua ex moglie, ha un assegno divorzile e non si è risposata. A febbraio 2025 Sempronia viene a mancare, e ad aprile 2025 l’azienda versa il TFR a Caio. In questo scenario, la quota ex art. 12-bis è sorta a giugno 2024, alla cessazione. Anche se il pagamento è avvenuto dopo, quel credito è già parte del patrimonio di Sempronia e i suoi eredi possono chiederlo quando il TFR viene corrisposto a Caio.

Viceversa, se la cessazione del rapporto di lavoro avviene dopo la morte dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno, il diritto alla quota non è mai sorto e, quindi, nulla entra in eredità. Allo stesso modo, se l’ex coniuge beneficiario si è risposato prima della cessazione, la quota non spetta.

Cosa devono fare in pratica gli eredi del beneficiario? Primo: verificare data di cessazione del rapporto dell’ex coniuge lavoratore, perché lì si guarda la maturazione del TFR. Secondo: controllare i requisiti dell’articolo 12-bis (assegno divorzile in essere e assenza di nuove nozze del beneficiario). Terzo: richiedere all’azienda o al fondo pagatore i prospetti del TFR e, se necessario, inviare una diffida formale per la corresponsione della quota, spiegando la linea temporale degli eventi.

Il tempo fa la differenza. Se la cessazione del rapporto avviene prima del decesso dell’ex coniuge titolare dell’assegno, la quota di TFR prevista dall’articolo 12-bis è già un credito suo e, come tale, entra in successione. Gli eredi potranno farla valere quando il TFR verrà effettivamente pagato all’ex coniuge lavoratore.

Si conclude così questa pillola patrimoniale e se avete bisogno di un approfondimento, non esitate a contattarci. Un dovuto ringraziamento va fatto all’avvocato Francesco Frigieri, nostro amico e collaboratore, senza il quale la realizzazione di questo contenuto non sarebbe stata possibile.

Leave a comment