Oggi parleremo di un caso molto frequente e che spesso incrocio nella mia vita professionale.
Approfondiremo un evento legato alla comunione legale, ovvero il regime patrimoniale della famiglia in forza del quale i beni acquistati durante il matrimonio sono comuni ad entrambi i coniugi.
In particolare, vedremo il caso in cui due coniugi costruiscono una casa sul terreno di proprietà di soltanto uno dei due.
Con la sentenza della Corte di Cassazione, n. 22193, depositata il 3 agosto 2021, è stata respinta la domanda del coniuge volta ad ottenere il riconoscimento della comproprietà del bene costruito su un terreno di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, nonostante la costruzione fosse stata realizzata durante il regime della comunione legale dei beni.
Il coniuge può richiedere, se provato, il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di materiali e la manodopera prestata e regolarmente pagata, ma non il riconoscimento del diritto di proprietà dell’immobile costruito, il quale è acquisito dall’altro coniuge per accessione, secondo cui le costruzioni od opere realizzate sopra o sotto il suolo appartengono al proprietario dello stesso, essendo un modo di acquisto a titolo originario.