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La donazione indiretta di un immobile

La donazione indiretta dell’immobile rientra nella comunione dei beni? 

Con un’ordinanza del Luglio 2021, la Suprema Corte prende posizione sulla esclusione o meno, dalla comunione legale dei beni, di un immobile acquistato dopo il matrimonio, ma con prevalenza del denaro proveniente dai genitori di uno dei coniugi.

In primo grado, l’altro coniuge acquirente nel rivendicare la proprietà esclusiva del bene, non vedrà accolte le proprie ragioni sul presupposto che l’immobile era stato acquistato, per l’80%, con denaro proveniente dai genitori e quindi frutto di una donazione indiretta, mentre soltanto il residuo, ossia il 20%, sarà pagato con il denaro della comunione.

Il Tribunale concluderà per la proprietà personale del coniuge donatario per il 90% ed il residuo per la comproprietà. 

Il coniuge farà appello ed i giudici di secondo grado, accoglieranno l’impugnazione dichiarando la proprietà esclusiva del bene, considerandolo bene personale. 

La Corte di Cassazione, con la sentenza sopra richiamata, invece ridarà ragione all’altro coniuge seguendo la tesi accolta in primo grado, premettendo che la dichiarazione del coniuge al riconoscimento di bene personale non impedisce di accertare che si tratti di bene ricadente nella comunione, anche se ricorrono le eccezioni di cui all’art. 179 del Codice civile, secondo il quale non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: 

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo 2683 sempre del Codice civile, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del suddetto elenco, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge. 

La Suprema Corte, tuttavia, preciserà, anche in ragione dell’ultimo comma della predetta disposizione, che la donazione del denaro ai fini dell’acquisto dell’immobile (nella specie pagato direttamente dai genitori del coniuge al venditore) rappresenta un’esclusione dalla comunione dei beni, per la quale non è necessaria la dichiarazione di esclusione della comunione per i beni provenienti da successione e donazione.  

Pertanto, il bene sarà da considerarsi personale solo per la parte imputabile alla donazione indiretta, mentre il residuo in comunione.

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