Con una sentenza dello scorso settembre, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale, in mancanza di prova della donazione indiretta (e non della presunzione), le somme prelevate dal coniuge non proprietario di dette somme, sono assoggettabili a tassazione.
Il presupposto è che la somma di cui il contribuente si era indebitamente appropriato in danno del coniuge (mediante prelevamento dal conto corrente cointestato, dopo il versamento di danaro appartenente in via esclusiva a quest’ultimo) costituisse provento illecito.
La Corte affermerà che in tema di imposte sui redditi, i proventi derivanti da fatti illeciti devono essere assoggettati a tassazione anche se il contribuente è stato condannato alla restituzione delle somme illecitamente incassate ed al risarcimento dei danni cagionati.
Detta restituzione permane anche se in capo all’autore del reato sussisteva l’intenzione di non trattenere le ricchezze percepite nel proprio patrimonio, ma di riversarle a terzi.
Peraltro, prosegue la Corte, anche sul piano strettamente civilistico, il versamento di una somma di danaro da parte di un coniuge su conto corrente cointestato all’altro coniuge non costituisce di per sé atto di liberalità.
Difatti, l’atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come una donazione indiretta solo quando sia verificata l’esistenza dell’animus donandi, consistente quindi nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.
Per cui, in assenza di circostanze univocamente suffraganti l’immanenza di uno spirito liberale, il mero versamento da parte del coniuge di danaro personale sul conto corrente cointestato al contribuente, non era idoneo a fondare una presunzione di appartenenza pro quota a quest’ultimo.
Nella specie, secondo l’accertamento fattone dal giudice di appello, il contribuente era stato condannato dal giudice civile al risarcimento dei danni subiti dal coniuge per l’arbitraria appropriazione della somma depositata sul conto corrente cointestato, che era stata perciò considerata derivante da fatto illecito, non essendo stato ravvisato alcun indizio dell’esistenza di un animus donandi al momento del versamento del danaro di sua esclusiva pertinenza.
Lo spirito di liberalità può essere desunto da circostanze contestuali, ma non anche da circostanze successive (che possono, al più, confermarlo) all’atto qualificabile alla stregua di donazione indiretta.