Interessante Ordinanza n. 36990, depositata il 16.12.2022, con la quale la Corte di Cassazione accoglierà il ricorso dell’erede pretermesso da una disposizione testamentaria, precisando che il legittimario che agisca in riduzione ha l’onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata.
Richiamerà la Corte l’orientamento secondo il quale l’onere di allegazione degli elementi è soddisfatto una volta che, richiamata la quota di legittima prevista per legge, il legittimario assuma che, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto dall’erede, residui una lesione.
Non può, invece, imporsi anche la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione ai fini della precisazione del relictum e del donatum, né che l’individuazione della lesione debba avvenire in termini aritmetici con una sua precisa indicazione numerica, essendo, viceversa, sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, quale scaturente dalle successorie, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto gli compete per legge.
Il giudice deve procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione sulla base delle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l’attività di allegazione e di prova, come evidenziato dalla sentenza della Cassazione n. 18199 del 2020.
Eventuali carenze riguardo all’effettiva esistenza delle componenti patrimoniali destinate ad incrementare il relictum o il donatum, assumono rilievo soprattutto ai fini del rigetto della domanda o del suo accoglimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, risolvendosi sul diverso piano del soddisfacimento dell’onere della prova.
Nel caso in esame, la Corte distrettuale aveva ritenuto irritualmente proposta la domanda di riduzione a causa della mancata indicazione della massa e del valore e dell’entità della lesione.
Dall’esame dell’atto introduttivo emergeva, per contro, che i ricorrenti avevano adeguatamente descritto la consistenza dell’asse ereditario (precisando che esso era composto, quanto agli immobili, da tre edifici su due piani, completi di arredi, e da cinque terreni, nonché, per ciò che riguarda le liquidità, dalle somme versate agli altri coeredi in esecuzione del secondo testamento), dando conto anche della sussistenza della lesione della quota di riserva, evincibile anche dalla semplice comparazione tra gli immobili attribuiti alla convenuta e il lascito in denaro di cui avevano beneficiato gli attori, lamentando – quindi – l’oggettiva sproporzione delle distinte disposizioni, con pieno assolvimento dell’onere di allegazione delle circostanze che sostenevano la richiesta di riduzione.