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La Finta Compravendita

Con la sentenza n. 20662, depositata il 19 luglio 2022, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso di un genitore, il quale aveva venduto alla figlia ed al genero un immobile, in realtà donato, dichiarando la nullità della compravendita stessa per mancanza della forma solenne, come da dichiarazione resa successivamente solo dalla figlia, anche in rappresentanza dei figli minori, in quanto il di lei marito era nel frattempo, purtroppo, deceduto.

La Corte affermerà che la controdichiarazione con la quale era stata riconosciuta la donazione in luogo della compravendita, costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto che non ha carattere negoziale e non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, potendo anche essere successiva alla compravendita stessa e provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione.

La Corte poi preciserà che la controdichiarazione non poteva qualificarsi come atto di straordinaria amministrazione, per il quale doveva richiedersi l’autorizzazione del Giudice Tutelare.

Pertanto, prosegue la Corte, l’aver dichiarato per iscritto che, un certo bene, apparentemente acquistato, era stato invece donato dall’alienante, non importava alcuna determinazione d’amministrazione, né pregiudicava il valore dello stesso o lo poneva in pericolo.

In ultima analisi, la Corte affermerà che gli atti compiuti dal genitore che eccedano l’ordinaria amministrazione sono validi, potendo degli stessi chiedersi, nei termini e modi di legge, solo l’annullamento.

Principio, questo, ben saldo nell’ordinamento, comunque ribadito da questa corte, la quale con la sentenza n. 7495 del 12 agosto 1996 ha spiegato che la mancanza di autorizzazione per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione riguardanti i minori di età non dà luogo ad inesistenza o a nullità degli atti stessi, bensì alla loro annullabilità, la quale può essere fatta valere soltanto dal genitore che abbia agito in rappresentanza del figlio o dal figlio medesimo.

Pertanto, l’annullabilità, per mancanza dell’autorizzazione del giudice tutelare, dell’accettazione dell’eredità devoluta a minori di età non può essere fatta valere dai coeredi allo scopo di accrescere la loro quota dell’asse ereditario.

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