Oggi parleremo dell’intestazione fiduciaria della posizione di beneficiario di polizze estere, un argomento un po’ articolato ma che merita la tua attenzione!
L’articolo 34, comma 10 del Regolamento IVASS 44 del 2019 impone alle imprese di assicurazione l’obbligo di identificare, ai fini della legislazione antiriciclaggio tre figure contrattuali: Il cliente, il beneficiario e l’esecutore.
In particolare, prevede che l’impresa assicurativa acquisisca i documenti con i quali il contraente o l’assicurato, ha designato il beneficiario e ne ha dato comunicazione a quest’ultimo, nonché accerta l’esistenza del mandato fiduciario e identifica il titolare effettivo in relazione al mandato conferito alla società fiduciaria cui viene intestata la posizione di beneficiario.
La possibilità di intestare ad una fiduciaria italiana la posizione di beneficiario è molto utile soprattutto nel caso in cui la polizza sia estera, perché consente di canalizzare la prestazione dovuta dalla compagnia in caso di morte dell’assicurato presso l’intermediario italiano anziché sul conto del beneficiario, risparmiando al beneficiario una serie di adempimenti fiscali.
Infatti, se alla morte dell’assicurato la posizione di beneficiario non è intestata ad un intermediario italiano, la compagnia, di norma liquida la prestazione direttamente in capo ai singoli beneficiari. Ciò comporta una serie di adempimenti in capo al beneficiario di cui spesso non è a conoscenza.
Infatti, se la compagnia estera non ha assunto il ruolo di sostituto d’imposta, il beneficiario deve indicare i redditi di capitale compresi nella prestazione nella propria dichiarazione dei redditi e liquidare l’imposta sostitutiva dovuta su tali proventi.
Se il contraente aveva affidato la polizza in amministrazione ad una intermediario italiano, dovrà anche ottenere da tale intermediario la certificazione dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi, in forma abbreviata IVCA, da questi versata, per poterla detrarre dall’imposta sostitutiva. Il diritto alla detrazione deriva dal fatto che l’IVCA è una sorta di acconto dell’imposta sostitutiva sui proventi.
La conoscenza, da parte del fisco, di questo tipo di redditi, proviene in genere da due fonti:
• • il monitoraggio dei trasferimenti dall’estero fatto dalla banca italiana destinataria del bonifico dell’impresa di assicurazione estera e
• • il sistema di scambio internazionale di informazioni automatico previsto dal cosiddetto Common Reporting Standard, in vigore con i Paesi europei e un gran numero di paesi extraeuropei cosiddetti “collaborativi”.
Secondo alcuni, inoltre, il beneficiario sarebbe anche obbligato a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi per indicare il credito verso l’impresa di assicurazione, esistente fra il momento del decesso dell’assicurato e la liquidazione della somma; si tratterebbe infatti di una “attività finanziaria suscettibile di produrre un reddito di capitale imponibile in Italia (per l’esattezza comprensiva di un reddito imponibile in Italia).
Con l’intestazione della posizione di beneficiario alla fiduciaria, si ottiene il risultato di canalizzare la prestazione erogata dalla compagnia sul conto della fiduciaria stessa che potrà prelevare direttamente l’imposta sostitutiva e detrarre il credito IVCA. I beneficiari, quindi, saranno sollevati da ogni adempimento.