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Conto Corrente cointestato con la “badante”

La sentenza n. 15966 del 27.07.2020 della Cassazione prende in esame una problematica ricorrente, quale quella del conto corrente cointestato nel quale soltanto uno dei correntisti abbia versato la relativa provvista, mentre l’altro cerca di accaparrarsi il saldo, trincerandosi dietro a donazioni, ancorché indirette.

La Cassazione, al riguardo, precisa che nel conto corrente bancario intestato a due o più persone, i rapporti interni tra correntisti, ritenuti creditori e debitori in solido, si dividono nel rapporto interno fra i contitolari in quote uguali, solo se non risulti diversamente dimostrato. 

Pertanto,  non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore del saldo, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto. 

Gli eredi hanno quindi sostenuto in Cassazione che la contitolarità del conto si presume, ma può essere superata da presunzioni semplici a patto che siano gravi, precise e concordanti, in base alle quali i soldi depositati appartenevano al solo defunto. 

L’errore, invece, del giudice del merito (Corte d’Appello) era stato quello di non considerare la questione della contitolarità del conto stabilito dal Codice Civile attribuendo rilievo esclusivo alle donazioni indirette ipotizzate, ma non provate, dalla “badante”.

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