Con l’introduzione della Legge Cartabia, ed in particolare dell’art. 21 del D.lgs. n.149 del 2022, dal 28.02.2023, parte il doppio binario fra Volontaria Giurisdizione e competenza notarile per determinati atti, quali in particolare l’autorizzazione alla stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari.
Si affiancherà, così, alla competenza del Giudice dell’Ufficio della Giurisdizione Volontaria, quella del Notaio, il quale potrà, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, richiedere al professionista, in modo alternativo rispetto all’Autorità Giudiziaria, di pronunciare l’autorizzazione per gli atti di cui al menzionato art. 21.
Al riguardo, il Consiglio del Notariato ha pubblicato uno Studio del 13.02.2023 che illustra le prime interpretazioni, specie con riferimento alla generica competenza, riferita agli atti pubblici e scritture private autenticate aventi ad oggetto i beni ereditari.
Ottenuta l’autorizzazione, il provvedimento reso dal Notaio potrà, comunque, essere impugnato davanti all’Autorità Giudiziaria, secondo le norme del Codice di Procedura Civile applicabili alla stregua del provvedimento emesso dal Giudice per cui acquisterà efficacia soltanto dopo il decorso dei termini per proporre reclamo, ossia decorsi 20 giorni successivi alle notificazioni e comunicazioni previste senza che sia proposta impugnazione.