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Fondo Patrimoniale e Revocabilità

IL FONDO PATRIMONIALE È REVOCABILE NONOSTANTE L’IPOTECA SUI BENI?

A questa domanda la risposta sembra affermativa.

Importante la sentenza della Corte di Cassazione n. 11654, depositata in data 11 aprile 2022, in quanto accoglie l’azione revocatoria promossa per rendere inefficace la costituzione di un fondo patrimoniale, nonostante l’immobile in esso vincolato fosse già ipotecato per valori tali da assorbirne interamente il valore stesso, perciò, precluso il soddisfacimento di un creditore non privilegiato da detta garanzia.

La Corte preciserà che l’azione revocatoria opera a tutela dell’effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l’inefficacia dell’atto revocato e l’assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso.

Ne consegue che la presenza di ipoteche sull’immobile trasferito con l’atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi, come evidenziato dalla sentenza della Cassazione n. 16973 del 2015.

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