Quante volte abbiamo sentito di soggetti che prestano garanzie personali, le così dette fidejussioni, per aiutare i propri figli, l’azienda, gli amici a realizzare i propri progetti?
Beh, ad una prima analisi, a questa domanda, cioè se la fidejussione prestata da un soggetto che poi dovesse decedere, diventa una passività nell’asse ereditario, la risposta pare negativa.
Recentemente, con la sentenza n. 32804, depositata in data 09.11.2021, la Suprema Corte prende in esame questa questione particolare, o meglio, se il relativo importo rappresenti una passività da detrarre nella ricostruzione dell’asse ereditario ai fini della determinazione della quota di riserva.
La fattispecie ha avuto ad oggetto una controversia nella quale il testatore aveva nominato erede la figlia pretermettendo completamente la moglie e il figlio.
Entrambi agiranno per vedere riconosciuta la quota, e nell’ambito della ricostruzione dell’asse, le Corti di merito saranno del parere di detrarre la fideiussione prestata dal testatore in favore di una società di capitali, senza ulteriori indagini circa la solvibilità del garantito.
La Suprema Corte preciserà, invece, che l’importo della fideiussione va detratto solo se il soggetto, nei cui confronti è prestata la garanzia, risulta insolvente oppure risulti impossibile esercitare il diritto di regresso.
Viene precisato che, a questi effetti, non solo si richiede, quale ovvio ed essenziale presupposto, che l’obbligazione garantita non sia stata estinta, ma anche che sia stata operata un’indagine sulla solvibilità del garantito.
Pertanto, la Suprema Corte enuncerà il seguente principio di diritto: «Nella formazione della massa ai sensi dell’art. 556 c.c. si detrae dal valore dei beni compresi nel relictum (cioè quanto residua in capo al defunto alla data del decesso) solo il valore dei debiti del defunto aventi esistenza attuale e certa nel patrimonio ereditario, fatta salva la reintegrazione della legittima, previa rettifica del calcolo, se il debito, inizialmente non detratto, sia venuto ad esistenza in un secondo momento.
Pertanto, il debito derivante dalla fideiussione prestata dal de cuius è detraibile come passività se e nella misura in cui sia dimostrata l’insolvibilità del debitore garantito o l’impossibilità di esercitare l’azione di regresso.