Oggi parleremo della società semplice e di come essa possa fungere da valido strumento di pianificazione successoria e di trasmissione graduale del patrimonio familiare.
Dottrina e giurisprudenza hanno dibattuto sulla possibilità di utilizzare tale strumento come contenitore di beni che non si limiti al mero godimento, ma che, al contempo, non sconfini nello svolgimento di attività commerciale.
Infatti:
1. da una parte, il mero godimento potrebbe configurare quella che di fatto è una comunione di beni “mascherata” dallo schermo societario;
2. dall’altra, una gestione più dinamica e troppo orientata al mercato potrebbe riqualificare la società semplice come una società di persone, di natura commerciale.
Negli ultimi anni, i dubbi si sono appianati: la dottrina e la giurisprudenza hanno “sdoganato” la società semplice quale soggetto svolgente una funzione intermedia tra i due poli estremi della comunione e della società commerciale.
Due studi del Consiglio del Notariato risalenti al 2016, hanno infatti riconosciuto la legittimità della società semplice quale cassaforte di beni immobili e attività finanziarie.
La società semplice viene individuata come soggetto che detiene e gestisce, con finalità non commerciale, ma comunque in ottica economica, secondo lo schema societario che è comunque volto al raggiungimento di un profitto e non al mero godimento.
Essa può quindi rappresentare un valido strumento per la gestione del patrimonio familiare, con modalità e secondo le regole del diritto societario, superando il formalismo tipico delle tradizionali tipologie di società di persone e delle società di capitali.
Si tratta, infatti, di uno schema societario caratterizzato dalla flessibilità, in merito le regole che ne governano la costituzione, l’amministrazione, la rappresentanza, le modalità di definizione della partecipazione agli utili e alle perdite, le modifiche dei patti sociali, la liquidazione, e così via dicendo ed economicità, non essendo la società semplice tenuta agli adempimenti contabili e amministrativi delle società commerciali.
Inoltre, la società semplice non è obbligata a tenere le scritture contabili e a pubblicare un bilancio con rilevanza esterna, non è soggetta all’IRAP, agli studi di settore, ai parametri, né è soggetta alla disciplina delle società di comodo. Non svolgendo attività d’impresa, la società semplice è sottratta al fallimento, non è titolare di partita IVA e, conseguentemente, è esclusa dagli adempimenti previsti dalla relativa disciplina.
La determinazione del reddito avviene secondo gli stessi metodi previsti per le persone fisiche e viene imputato ai soci per trasparenza in proporzione alle rispettive quote di partecipazione e concorre alla formazione della base imponibile di ciascun socio.
Tuttavia, i proventi che subiscono un prelievo definitivo in capo alla società semplice, come gli interessi da obbligazioni, o che non subiscono tassazione, quali le plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati, non scontano ulteriori imposte in sede di distribuzione ai soci.