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Fisco ed Eredità

Alla domanda “Il fisco può chiedere i tributi al chiamato all’eredità, che non vi abbia ancora rinunciato?” la risposta è: dipende.

La Cassazione, con la sentenza n. 10387 del 31 marzo 2022, respingerà il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, poiché non era stato dimostrato il possesso dei beni in capo al chiamato, per cui la rinuncia all’eredità, anche successiva alla notifica dell’avviso accertamento, aveva effetto retroattivo.

La Commissione Tributaria Provinciale darà ragione alla contribuente, come pure la Commissione Tributaria Regionale, talché, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo nel merito e, principalmente, che le decisioni delle commissioni di primo e secondo grado dovevano ritenersi errate: 

* perché avevano ritenuto valida ed efficace la rinuncia all’eredità della contribuente richiamandone l’effetto retroattivo, in relazione al disposto dell’art. 521 del codice civile dovendo, viceversa, trovare applicazione l’art. 485 del Codice civile assumendo trovarsi la contribuente nel possesso dei beni ereditari ed essendosi realizzato quindi, in capo ad essa, l’acquisto della qualità di erede per effetto della c.d. accettazione presunta di cui al menzionato articolo 485 del codice civile, non avendo essa provveduto alla redazione dell’inventario nel termine di tre mesi dall’apertura della successione;

* perché non avevano considerato l’articolo 7 del d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 secondo cui, fino a quando l’eredità non è stata accettata o non è stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta è determinata considerando, come eredi, i chiamati che non vi hanno rinunciato.

L’Agenzia delle Entrate deduceva che, nel merito e principalmente le decisioni delle Commissioni, dovevano ritenersi errate perché il chiamato era stato nel possesso dei beni e non aveva fatto l’inventario dei beni nei termini.

La Cassazione affermerà la correttezza delle pronunce nell’aver respinto le censure dell’Ufficio evidenziando che non vi era alcuna prova che la contribuente fosse nel possesso dei beni ereditari, per cui si applicava l’art. 521 del Codice civile, che sancisce l’effetto retroattivo della rinunzia all’eredità. La Cassazione affermerà, poi, anche che l’art. 7 del d.lgs. 346/90 è norma riferita non già ai tributi posti a carico del de cuius, ma unicamente all’imposta di successione».
La cassazione affermerà poi anche che l’art 7 del d.lgs. 346/90 è norma riferita non già ai tributi posti a carico del de cuius ma unicamente all’imposta di successione.

Pertanto, ed in conclusione, si può affermare che, la richiesta di pagamento dei tributi originariamente a carico del de cuius, possono essere richiesti al chiamato all’eredità che si provi essere nel possesso dei beni senza aver fatto l’inventario nei tre mesi dall’apertura della successione, mentre tale richiesta non potrà essere avanzata a chi, ancorché ricevuta la notifica dell’avviso di accertamento, abbia poi rinunciato all’eredità non essendo stato dimostrato di essere stato nel possesso dei beni ereditari ed avendo così la rinuncia effetto retroattivo.

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