La crisi di impresa… questa sconosciuta!
Il Codice della Crisi, in gran parte recentemente entrato in vigore con la Legge n. 14/2019 nasce da lontano e più precisamente dalla legge 3/2012, così detta legge sul sovra indebitamento o anti-suicidi.
Oggi, si è pervenuto ad un sistema unitario di gestione della crisi: privato, aziende non fallibili e fallibili.
In particolare, mentre prima con la legge fallimentare del 1942, seppur riformata nel 2006, il fallimento era previsto come sanzione, per cui si riteneva che un’impresa fallita fosse da togliere dal mercato, così perseguendo un vantaggio per la società e per i creditori, il nuovo Codice invece tende a salvare l’Impresa, per salvaguardare, non solo i creditori, ma anche tutta la catena dell’indotto, l’impresa, i dipendenti, i clienti etc. attraverso le procedure di allerta.
Queste procedure devono essere attivate per tempo, sulla base del superamento di parametri economici-patrimoniali, che tendono a fare il quadro dei flussi di cassa e quindi dello stato di salute dell’azienda.
Il problema è che il nuovo codice, accanto a queste garanzie, ha previsto un’estensione di responsabilità in capo anche agli amministratori di SRL, con la conseguenza che questi potranno essere tenuti a rispondere anche con il loro patrimonio personale: già lo era per gli amministratori e soci delle società di persone e per gli amministratori delle società per azioni.
Per queste ragioni, è sempre più importante monitorare questi aspetti, non solo all’interno della propria azienda, ma anche di tutti coloro che vi ruotano intorno, dai fornitori, ai committenti, in quanto conoscere lo stato di salute di tali interlocutori appare sempre più un faro nel decidere se intraprendere, proseguire o definire i rapporti di collaborazione.
Ringraziamo l’Avv.to Francesco Frigieri che, prestando la sua competenza e collaborazione, ha permesso la realizzazione di questo contenuto.