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Dal pennello alla successione: un viaggio da conoscere!

A chiunque voglia trasmettere collezioni e patrimoni artistici in favore delle generazioni future e a coloro che si trovino a ricevere o ereditare opere d’arte acquistate dalle generazioni passate interesserà questo contenuto.

La pianificazione patrimoniale non può prescindere dall’analisi dei relativi profili legali e della disciplina fiscale.

Prima di tutto è doveroso, da parte nostra, ringraziare la nostra associazione di categoria l’ANASF, che ha messo a disposizione questo interessante contenuto in materia di opere d’arte e successione.

Nei patrimoni familiari complessi non è infrequente la presenza di opere d’arte. Si pensi a coloro che, per passione, collezionano opere o chi si trova ad ereditare opere d’arte acquistate dalle generazioni passate.

La pianificazione patrimoniale, volta anche al passaggio generazionale, non può prescindere dall’analisi della disciplina fiscale applicabile qualora tali beni cadano in successione o siano oggetto di donazione.

Com’è noto, in generale, i trasferimenti mortis causa, sono soggetti all’imposta di successione di cui al D.Lgs n. 346/1990, con le franchigie e le aliquote del 4%, del 6% e dell’8%, in relazione al rapporto di parentela intercorrenti tra il de cuius e l’erede.

L’imposta si applica sul valore in comune commercio alla data di aperura della successione, salvo diversamente previsto per specifici asset.

In particolare, per le opere d’arte, occorre fare riferimento all’art. 9, comma 2, del D.Lgs n. 346 del 1990, in base al quale si considerano compresi nella massa ereditaria, denaro, gioielli e mobilia (ossia l’insieme dei mobili destinati all’uso ornamento delle abitazioni), per un importo pari al 10% del valore dell’attivo ereditario, al netto delle franchigie eventualmente disponibili.

Ai fini di tale norma, rientrano certamente le opere d’arte e le collezioni di qualsiasi valore che si trovino adornamento delle case, anche secondarie, del de cuius.

Ecco un esempio, per chiarire il funzionamento della presunzione: un genitore lascia in eredità alla moglie ed al proprio figlio un patrimonio complessivo di tre milioni di euro, composto da partecipazioni, immobili, titoli e conti correnti, e non abbia effettuato, in vita, alcuna donazione nei loro confronti.

In base al succitato art. 9, comma 2, si assume che siano compresi nella massa ereditaria le opere d’arte per un importo pari a 100.000€, così calcolati:
3 milioni è l’eredità totale meno la franchigia di 2 milioni (un milione per erede diretto) e sulla differenza applichiamo l’aliquota del 10%. Il risultato finale è pari a 100.000€.

L’imponibile sul quale dovrà applicarsi l’aliquota del 4%, prevista per il trasferimento a favore dei discendenti, sarà pari ad 1,1mln. L’imposta complessiva dovuta sarà pari a 44.000€, di cui 4.000€ relativi ai beni che si assumono compresi nell’asse ereditario.

La presunzione trova applicazione quando il valore delle opere:* Non sia stato dichiarato da parte degli eredi in sede di dichiarazione di successione;* O sia stato dichiarato in misura inferiore al 10% del valore dell’attivo ereditario.

Invece, non opera, qualora le opere d’arte:

* Si trovino in esposizione presso mostre itineranti, in comodato d’uso o a musei e fondazioni, in custodia presso depositi e caveux;

* Siamo dichiarate per un valore superiore;* siano state conferite ad un trust;

* siamo oggetto di donazione.

In tale ipotesi, l’imposta si applica secondo le regole ordinarie.

L’applicazione della presunzione ai sensi del citato art. 9 potrebbe comportare un’ottimizzazione del carico fiscale.

Occorre, tuttavia, segnalare che l’indicazione e la valorizzazione delle opere d’arte in sede di dichiarazione di successione può risultare funzionale all’acquisizione da parte degli eredi di un titolo di provenienza dell’opera, anche ai fini di una successiva vendita, posto che l’attuale contesto normativo prevede specifiche formalità per il relativo trasferimento.

Un’ulteriore considerazione riguarda la particolare disciplina legata a quelle opere d’arte il cui valore artistico è stato riconosciuto dalle competenti Autorità Ministeriali sottoposte al vincolo storico-artistico di cui al D.Lgs 42 del 2004; tali opere beneficiano dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni.

Se i beni non sono ancora sottoposti a vincolo, pur avendo le caratteristiche richieste, l’imposta è dovuta in misura ridotta del 50%, ex art. 25 del D.Lgs n. 346 del 1990.

Alla luce delle osservazioni sopra effettuate, risulta evidente come, nel caso in cui all’interno dei patrimoni di famiglia vi siano opere d’arte la pianificazione deve tener conto non solo del valore artistico, ma anche dei delicati aspetti legali e fiscali.

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