Può essere sequestrato o pignorato un conto corrente a chi ha solo la delega?
La risposta pare negativa, ma con le debite precisazioni che seguono, spiegate dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30619, depositata in data 3.8.2022.
Il Tribunale del riesame aveva, infatti, rigettato l’appello proposto dalla titolare di un conto corrente (in questo caso la madre dell’intestatario) contro un’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per l’equivalente del profitto per reati tributari, contestati al figlio, il quale aveva solo la delega in detto conto.
La Corte di Cassazione accoglierà, invece, il ricorso della titolare del conto corrente, (la madre) precisando che in tema di confisca per equivalente, la «disponibilità» del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà.
Tali principi verranno ribaditi nella sentenza in esame, ma con la precisazione che occorre sempre tenere conto delle specifiche modalità del fatto e che è possibile che il terzo estraneo fornisca la prova contraria, affermando che la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all’imputato, anche ove non caratterizzata da limitazioni, non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità da parte di quest’ultimo delle somme depositate, occorrendo ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità in ordine alla libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato.
Il tribunale del riesame non avrebbe correttamente applicato i principi esposti. Nel provvedimento impugnato si dà atto dell’esistenza della delega illimitata, ma gli elementi di fatto della disponibilità del conto sono indicati in modo generico, mentre occorreva verificare in concreto che, attraverso la delega, l’indagato abbia utilizzato i fondi per fini personali, o abbia disposto delle somme giacenti sul conto corrente della madre per destinarle all’attività della società coinvolta nel reato tributario, o abbia eseguito operazioni del tutto estranee alle necessità e ragioni di vita della madre, che possono ragionevolmente, quelle lecite, essere anche di importo elevato.