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La premorienza ed i buoni postali

Con l’Ordinanza n. 1278, depositata il 17 gennaio 2023, la Cassazione riconferma l’orientamento secondi cui, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, per effetto della clausola di “pari facoltà di rimborso.”

In una prima pronuncia (il riferimento è la sentenza della Cassazione del 10 giugno 2020, n. 11137) si è ritenuto che, in assenza di una previsione specifica, al rimborso dei buoni postali fruttiferi cointestati fosse applicabile, per analogia, la disciplina prevista per i libretti di risparmio postale, con la conseguenza che, nel caso di decesso di uno degli intestatari, il rimborso può avvenire solo con quietanza di tutti gli aventi diritto, anche qualora i buoni stessi siano muniti della clausola pari facoltà di rimborso.

In altre pronunce successive, si è però venuto consolidando un indirizzo opposto, secondi cui in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola pari facoltà di rimborso, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, non trovando applicazione la disciplina dei libretti di risparmio, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e tale diversa natura impedisce l’applicazione analogica della citata disciplina ribadita in varie sentenze della Cassazione stessa.

Questo secondo orientamento è risultato condiviso dalla Suprema Corte, la quale richiamando la sentenza della Cassazione del 13 settembre 2021, n. 24639 ha osservato, infatti che, pur essendo vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, come definiti dall’ex articolo 2002 del codice civile e non hanno invece natura di titoli di credito, tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere sul funzionamento della clausola “pari facoltà di rimborso”.

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