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Separazione dei coniugi e Donazioni Indirette: quali sono le conseguenze?

Interessante sentenza della Corte di Cassazione n.14740, depositata in data 10.05.2022, poiché prende in esame il caso della donazione indiretta fra coniugi e le relative conseguenze in caso di separazione.

La fattispecie riguardava la sottoscrizione, da parte dei coniugi, di un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile da adibire a casa familiare, immobile poi intestato solo alla moglie all’atto della conclusione del contratto definitivo.

Il marito chiederà la restituzione del valore dell’immobile a seguito del venir meno dell’affectio familiaris, e quindi del legame tra i coniugi, in conseguenza della richiesta di separazione coniugale inoltrata dalla moglie.

Nel corso del giudizio di primo grado il marito introdurrà domanda di revoca della donazione per ingratitudine.

Il Tribunale rigettava la domanda di restituzione statuendo che le attribuzioni del marito nei confronti della ex moglie avevano valore di donazione indiretta, in quanto il ricorrente non aveva fornito alcuna prova in merito la mancanza dell’”animus donandi” e ritenne tardiva la domanda di revoca della donazione per ingratitudine di cui comunque riteneva non sussistessero i presupposti.

La Corte d’Appello rigettava l’appello ribadendo che l’appellante aveva tardivamente introdotto in giudizio, solo in grado di appello, la questione della ingratitudine della ex moglie, quale presupposto per porre nel nulla la donazione indiretta e che, dal complesso delle circostanze, trovava invece conferma lo spirito di liberalità che aveva accompagnato la donazione, riconosciuto peraltro dallo stesso appellante.

La Cassazione, infine, respingerà il ricorso affermando che l’attribuzione del valore di liberalità e di donazione indiretta è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo il quale “L’attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell’ambito della donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti a finanziare lavori nell’immobile, giacché tali conferimenti hanno la stessa causa della donazione indiretta”.

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