Interessante Ordinanza n. 11663 del 2023 della Corte di Cassazione poiché si inserisce nel rapporto coniugale (in crisi) e confermerà le pronunce dei giudici di merito, le quali avevano respinto la pretesa della moglie di trattenere delle somme avute dal marito per l’acquisto di una autovettura.
La Corte preciserà che se è vero che chi vuole ottenere la restituzione di somme è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda la sua pretesa, è anche innegabile che chi riceve il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo “senza causa”, e che la mancata prova da parte del creditore della sussistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di avere versato, non elimina il problema di accertare se sia consentito al beneficiario di trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi l’acquisizione.
La Corte preciserà poi che il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari quello dell’inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro.
Ne discende che il rigetto della domanda di restituzione dell’asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, è condizionato anche dalla risoluzione della questione relativa alla sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del beneficiario a trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna valida causa idonea a giustificarlo, specie se si consideri che, come risulta dalla sentenza impugnata, il creditore aveva fondato la sua domanda anche sotto il profilo dell’indebito oggettivo, ex art. 2033 del Codice Civile.
Seguendo tale criterio di valutazione la Corte di appello aveva affermato che l’allegazione della controparte di avere ricevuto la somma di cui si discute senza pattuire un obbligo di restituzione, a titolo di solidarietà familiare, era stata formulata in modo generico e risultava contrastare sia con il reperimento della provvista da parte di colui che aveva dato il denaro attraverso una società finanziaria, sia con la crisi in corso del rapporto coniugale e, inoltre, con le condizioni economiche delle parti.