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Il Coacervo: l’intrigante mistero svelato!

Oggi vi parleremo del concetto di “coacervo” e del suo ruolo nelle successioni e nelle donazioni in Italia.

Allora, che cos’è esattamente un “coacervo”?

Ottima domanda. Il termine “coacervo” deriva dal latino e significa “amalgama” o “cumulo”. Nel contesto giuridico e finanziario, si riferisce all’insieme di beni o diritti accumulati in un’unica entità.

Interessante, e come si applica nelle successioni?

Bene, nella successione, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore complessivo dei beni e dei diritti oggetto di trasferimento, al netto delle passività deducibili. In questo caso, viene considerato il valore netto globale dell’asse ereditario, aumentato dell’importo del valore attuale di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi in vita.

Ho sentito dire che c’è stata una certa controversia su come si applica il coacervo alle donazioni e alle successioni.

Assolutamente! In effetti, c’è stato un notevole dibattito e non tutte le conclusioni sono univoche. La questione fondamentale riguarda il “coacervo delle donazioni”, ovvero se tutte le donazioni di un medesimo soggetto, aventi come beneficiario la stessa persona, debbano essere sommate in caso di successione.

Ho sentito parlare di alcune decisioni della Cassazione su questo argomento.

La Cassazione, in due sentenze (n. 24940 del 6 dicembre 2016 e n. 26050 del 16 dicembre 2016), ha rimosso il valore del coacervo delle donazioni. Queste sentenze stabiliscono che le donazioni fatte durante il periodo di abrogazione dell’imposta non devono essere sommate all’asse ereditario e non erodono la franchigia.

Però, ho sentito dire che la Cassazione si è espressa anche in senso contrario. È vero?

Esatto! La Cassazione ha ribadito l’applicabilità del coacervo alle sole donazioni per il calcolo del valore totale dei beni donati.


E ora? Qual è l’interpretazione attuale del coacervo?

L’ultima sentenza rilevante, la n. 727 del 2021, ha cercato di chiarire questi punti controversi. Ha confermato la vigenza del coacervo tra donazioni, ma ha precisato che non tutte le donazioni pregresse sono rilevanti ai fini del coacervo. E ha stabilito che una donazione esente dall’imposta di donazione è esclusa dal coacervo.

Quindi, qual è il consiglio per i professionisti che affrontano questa questione?

Adottare un approccio cauto potrebbe essere il percorso più sicuro fino a quando non si avrà una maggiore chiarezza da parte della Corte o dell’Amministrazione finanziaria. Questo è un tema delicato e complesso che richiede un’analisi attenta.

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